Lavoratori spettacolo a tempo determinato: massimale contributivo giornaliero di malattia e maternità

L’Inps, con messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022, ha comunicato che, a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione (articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997), a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, dovranno adeguarsi al nuovo valore del massimale giornaliero pari a 120 euro (in precedenza era pari a 100 euro), in vigore dal 1° luglio 2022, come disposto dall’articolo 10, comma 1, L. 106/2022.

Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito. Dette operazioni potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

 

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