La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 febbraio 2016, n.2116, ha stabilito che non integra l’ipotesi di mobbing la situazione del lavoratore che si ritrova con un’ingente mole di lavoro accumulata, se questa è il risultato delle sue inadempienze. La richiesta di prestazioni straordinarie e le sanzioni disciplinari sono legittime se dovute alla condotta poco collaborativa del lavoratore, sempreché quest’ultimo non provi il carattere incolpevole dell’accumulo del lavoro. La Corte ha riconosciuto che la condotta datoriale non era persecutoria, ma, al contrario, doveva essere ricondotta alla negligenza del portalettere, che aveva comportato un’enorme quantitativo di giacenza di corrispondenza.
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