La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 maggio 2024, n. 12787, ha deciso che incombe sul lavoratore, che si trova in Cigs, percependo il relativo trattamento di integrazione salariale, l’obbligo di pronta disponibilità sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda (in crisi o in ristrutturazione), sia a partecipare a corsi di formazione, e il suo inadempimento non si identifica con la mera assenza ingiustificata, perché si inserisce nella procedura di integrazione salariale con aspetti pubblicistici.
Lavoratore in Cigs: legittimo il licenziamento per omessa ripresa del servizio se non ha comunicato l’assenza
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026
Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026
