L’assegno di maternità corrisposto in ritardo non integra danno esistenziale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 febbraio 2016, n.2217, ha deciso che il ritardo, da parte dell’Inps, nella corresponsione dell’assegno di maternità non integra un danno esistenziale, anche nel caso in cui il ritardo comporti difficoltà economiche che incidono negativamente sulla qualità della vita del soggetto beneficiario.

Il risarcimento al danno esistenziale sussiste solo se è stato violato un diritto garantito dalla Costituzione, quale, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute, allo studio, alla casa.

Nel rigettare il ricorso della lavoratrice madre, la Cassazione ha escluso che il mero pregiudizio alla qualità della vita sia risarcibile e che possa considerarsi grave o intollerabile il danno conseguente al mero ritardo nell’adempimento di una prestazione previdenziale. 

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Il Laboratorio analizza operativamente la variazione del contratto collettivo, sia come scelta volontaria del datore di lavoro, sia come effetto di operazioni straordinarie o modifiche organizzative. 24 febbraio 2026

La consulenza previdenziale consente di aprire nuove strade nell’attività professionale dei consulenti del lavoro, sia in riferimento alle aziende, che sulla base dell’accesso pensionistico, possono determinare le proprie strategie sulla forza lavoro, che verso i lavoratori, autonomamente non in grado di districarsi nel complicato quadro normativo pensionistico. A partire dal 23 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto