La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 maggio 2016, n.10004, ha stabilito che ai fini della riqualificazione di una collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato, il giudizio non può basarsi sulla presunzione che il collaboratore sia sottoposto agli orari del datore e alle sue direttive e neppure sul tipo di mansioni svolte. Difatti, non si può prescindere dalla volontà delle parti contraenti e, quindi, dal nomen iuris utilizzato, sempreché è necessario comunque tenere conto del comportamento complessivo delle parti e, in caso di contrasto, si darà prevalenza ai dati fattuali.
La riqualificazione dei co.co.pro. non può basarsi sulle presunzioni
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