Jobs Act: lo stato di disoccupazione dopo il D.Lgs. n.150/15

Il D.Lgs. n.150/15, all’art.19, ha ridefinito i requisiti per identificare un lavoratore come disoccupato.

Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

La dichiarazione può essere presentata in pendenza del preavviso di licenziamento: in tal caso i lavoratori si considerano a rischio di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione.

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