Jobs Act: le modifiche nella bozza di decreto approvata dal CdM

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 giugno 2016, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione del Jobs Act. Tra le principali novità si segnala quanto segue.

D.Lgs. n.81/15: viene introdotta la piena tracciabilità dei voucher, stabilendo che i committenti sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Viene inoltre escluso il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a € 2.000,00 per ciascun committente.

D.Lgs. n.148/15: è espressamente prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in corso da almeno dodici mesi, nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, in contratti di solidarietà “espansivi”, per favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze. La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata.

D.Lgs. n.151/15: relativamente al diritto al lavoro delle persone con disabilità si prevede che: la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; l’importo delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo (art.15, L. n.68/99) è legato alla misura del contributo esonerativo previsto dall’art.5, co.3-bis, L. n.68/99; per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida; gli importi delle sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del Lavoro. 

 

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