Il Comando generale della Guardia di Finanza, con circolare n.353237 del 30 novembre, ha diramato istruzioni di carattere ispettivo ai propri comandi, in seguito alle novità introdotte dai D.Lgs. n.149/15 e n.151/15.
Il D.Lgs. n.149/15 prevede l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con cui devono raccordarsi gli altri organi di vigilanza: la concreta operatività della disposizione è subordinata all’emanazione di appositi decreti, che dovranno indicare le modalità organizzative dell’Ispettorato. Pertanto, al momento, il coordinamento e lo scambio informativo, a livello locale, in materia di vigilanza ispettiva continueranno ad essere assicurati dalle Commissioni regionali di coordinamento dell’attività di vigilanza e dai Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (C.L.E.S.), sino alla loro effettiva soppressione.
Il D.Lgs. n.149/15 ha istituito anche l’Agenzia unica, ma fino a che tale istituzione non sarà completata si applicheranno le disposizioni di coordinamento operativo contenute nei protocolli d’intesa stipulati dalla GdF con Inps e Inail.
In merito alla revisione del sistema sanzionatorio operato dal D.Lgs. n.151/15, la circolare riepiloga le istruzioni operative per il personale ispettivo della Guardia di Finanza. La reintroduzione della maxisanzione comporta l’obbligo di diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze tramite il verbale unico. Se entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico si adempie alla diffida si estingue il procedimento sanzionatorio. I reparti della Guardia di Finanza sono anche competenti a ricevere e verificare la documentazione attestante la regolarizzazione delle inosservanze e il pagamento delle sanzioni, provvedendo a inviare alla DTL competente il rapporto, comprese le dichiarazioni dei lavoratori.
