Iscrizione al sindacato: la trattenuta segue lo schema della cessione del credito

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 marzo 2017, n. 5314, ha stabilito che la trattenuta dallo stipendio delle quote di iscrizione al sindacato segue lo schema della cessione del credito di cui all’articolo 1260 cod. civ. e non quello del pagamento della delegazione di pagamento ex articolo 1269 cod. civ.. La quota, infatti, è dovuta se e in quanto il lavoratore aderisce al sindacato. Il recesso del lavoratore non è una revoca della cessione del credito (peraltro in configurabile nel nostro ordinamento), ma è una cessazione della causa di pagamento per sopravvenuto venire meno del collegamento con negozio sindacale (adesione sindacale).

 

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