Invalidità del negozio per incapacità naturale: condizioni di annullabilità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4176, ha stabilito che, perché si giunga alla pronuncia di invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, al momento del compimento dell’atto, si trovasse in uno stato patologico tale da far venire meno, in modo totale assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, mentre l’entità del pregiudizio subito configura elemento indiziario circa la malafede dell’altro contraente.

Nella fattispecie, la Corte d’Appello – con decisione confermata in Cassazione – annullava, ai sensi dell’articolo 428, cod. civ., l’accordo che prevedeva a favore della lavoratrice il riconoscimento di voci retributive estranee e di importo di gran lunga superiore a quelle previste dalla disciplina originaria del rapporto di lavoro.

 

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