Interruzione attività d’impresa che beneficia di sgravi contributivi: obbligo di restituzione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 giugno 2017, n. 15961, ha stabilito che alla scelta di non continuare nell’esercizio dell’impresa per cui aveva ottenuto il beneficio degli sgravi contributivi sulle assunzioni dei dipendenti, prima del decorso del triennio dalle medesime, consegue l’onere dell’imprenditore di restituzione, in quanto sono venuti meno i presupposti degli sgravi stessi. La scelta datoriale, infatti, contrasta con la ratio dello sgravio contributivo, che consiste nell’assunzione da parte dello Stato di una parte dell’onere economico dell’attività d’impresa per favorire l’incremento occupazionale nelle zone depresse.

 

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