Integrazione salariale per eccesso di caldo: le indicazioni INPS

L’INPS, con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha offerto indicazioni sulle richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.

Tali direttive si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere la CIGO, sia a coloro che possono accedere all’Assegno di integrazione salariale del FIS o dei Fondi di Solidarietà Bilaterali.

L’Istituto precisa che, in caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della Pubblica Autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. In tal caso, i datori di lavoro devono solo indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare. Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate, laddove le temperature risultino superiori a 35 °C. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

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