L’insussistenza del fatto materiale contestato nel contratto a tutele crescenti

La Cassazione Civile, Sezione lavoro, con sentenza 8 maggio 2019, n. 12174, ai fini della pronuncia di cui all’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, ha stabilito che l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.

 

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