Insussistenza delle condotte contestate: reintegrato il lavoratore illegittimamente licenziato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 ottobre 2019, n. 25355, ha disposto la reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, St. Lav., per l’illegittimità del licenziamento adottato nei confronti del lavoratore, sia perché il fatto contestato non sussiste, sia perché il ragguardevole carico di lavoro attribuito al lavoratore rende comunque inesigibile la conoscenza delle anomalie che solo a seguito di una dispendiosa e mirata attività di indagine venissero rilevate da parte datoriale.

 

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