Inps: ticket licenziamento per interruzioni rientranti nella crisi d’impresa

L’Inps, con circolare 17 maggio 2023, n. 46, fornisce indicazioni rispetto alla misura ed all’onere di versamento del c.d. ticket licenziamento in caso di interruzione del rapporto intervenuto all’interno di procedure rientranti nelle fattispecie esaminate e disciplinate dal Codice della crisi d’impresa.

La circolare mira, in particolare, a fornire chiarimenti in merito agli obblighi contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie di cui all’art. 189 del D.Lgs. 14/2019.

Il comma 1 del citato articolo prevede che l’apertura della liquidazione coatta giudiziale non integra di per sé automatico motivo di licenziamento (per effetto della novella apportata dall’art. 2119 del codice civile da parte dell’art. 376 del codice d’impresa), anche se di fronte a tale situazione il curatore è tenuto a procedere all’estinzione dei rapporti qualora non sia possibile ipotizzare la prosecuzione dell’attività, anche mediante trasferimento dell’azienda.

La circolare si preoccupa di andare a distinguere le varie casistiche di cessazione del rapporto, sia in conseguenza di licenziamenti (individuali, anche plurimi, e collettivi) e di dimissioni avanzate dai lavoratori.

Viene poi dedicato ampio spazio al particolare momento nel quale si colloca l’onere di versamento del ticket licenziamento, anche in relazione alla parallela attrazione nella procedura.

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