INPS: misura degli interessi di mora per ritardato pagamento somme a ruolo

L’Inps, con circolare n. 80 del 6 giugno 2018, ha comunicato la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a seguito della riduzione al 3,01% (dal 3,50%) in ragione annuale disposta dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 95624 del 10 maggio 2018. La variazione decorre dal 15 maggio 2018.

In ragione del predetto provvedimento risulta modificata anche la misura degli interessi di mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, della legge n. 388 del 2000 è fissata al 3,01% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2018.

 

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