Inps: istruzioni relative alla mensilità all’80% del congedo parentale

L’Inps, con circolare 16 maggio 2023, n. 45, fornisce le prime indicazioni inerenti all’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80%.

Tale previsione riprende quanto previsto dall’art. 1, comma 359, L. 197/2022, di bilancio per l’anno 2023.

La circolare Inps n. 45/2023, riprendendo il dettato normativo, prevede tale elevazione per un mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio per il quale si ha diritto al congedo.

Da notare che il mese di elevazione non costituisce un prolungamento del periodo di congedo parentale, quanto un di cui degli ulteriori tre mesi non cedibili riconosciuti dalla stessa legge di bilancio.

Inoltre la platea dei destinatari è esclusivamente costituita dai lavoratori dipendenti restando esclusi tutti gli altri diversamente inquadrati.

È possibile la frazionabilità del congedo tra i due genitori, sempre nel rispetto del mese complessivamente spettante.

Da ultimo la circolare circoscrive ulteriormente la platea dei beneficiari, escludendo coloro che abbiano terminato in precedenza il congedo di maternità/paternità entro il 31 dicembre 2022.

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