Inps: forniti i chiarimenti per il riconoscimento dell’esonero IVS

L’Inps, con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, fornisce le indicazioni utili per la fruizione dell’esonero sulla quota di contributi IVS previsto per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 15, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, di Bilancio per l’anno 2024.

Si tratta della riproposizione, con assetto e fisionomia molto simile a quella da ultimo rimodulata al rialzo dal D.L. n. 48/2023, e quindi nella misura del 6%, ovvero del 7%.

Rispetto alla fisionomia del 2023 restano invariate le soglie di reddito mensile (per tredici mensilità e senza inclusione del rateo di tredicesima) che determinano l’eventuale spettanza, e quindi esonero pari al 7 % sino a 1.923,00 €, ridotto al 6 % per somme superiori e comunque comprese entro i 2.692,00 €.

La circolare n. 11/2024 precisa, poi, come le eventuali ulteriori mensilità aggiuntive non debbano essere considerate, e quindi debbano essere di riflesso analizzate autonomamente gli annessi periodi paga aventi medesima competenza.

La misura di cui all’art. 1, comma 15 è prevista per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024 e solo limitatamente ai rapporti concretamente in essere in tale arco temporale; la circolare n. 11/2024 precisa in tal senso che l’esonero non è dovuto in ipotesi di liquidazione di ratei residui nei confronti di soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2023.

Analogamente a quanto previsto in precedenza, le soglie reddituali sopra citate debbono essere mappate in relazione a ciascun datore di lavoro, analizzato in maniera singola, a nulla rilevando l’eventuale presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel medesimo mese.

Estremamente interessante è poi il rapporto con altri incentivi; in particolare la circolare n. 11/2024 evidenzia un rapporto di alternatività tra l’esonero di cui all’art. 1 comma 15, e quello destinato alle lavoratrici madri di cui all’articolo 1, commi 180 – 182 della Legge di Bilancio, con un criterio di prevalenza per il secondo (in quanto di miglior favore).

La circolare n. 11/2024 passa poi in rassegna le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso UniEMens.

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