INL: coerenza tra apprendistato di 1° livello stagionale e percorso scolastico

L’INL, con nota Prot. 795 del 24 aprile 2024, ha fornito importanti chiarimenti circa la coerenza tra apprendistato di primo livello (finalizzato alla qualifica e al diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), ed il percorso di studi superiore svolto, nell’ottica di rapporti di natura stagionale.

La nota richiama anzitutto la disciplina generale di tale rapporto, la cui regolamentazione è rimessa alle Regioni ed alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Viene precisato come il principio di coerenza sopra richiamato deve essere quello ispiratore in prima istanza invocato, e quindi essere rintracciato tra attività lavorativo – formativa (a causa mista) svolta, e titolo di studio posseduto.

Nella stessa nota, l’INL ammette in ogni caso la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato, così da poter consentire la possibilità di acquisire competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali, utili in maniera complessiva al bagaglio umano.

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