Infortunio sul lavoro: autoresponsabilità dell’operaio esperto e formato

La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 3 marzo 2016, n.8883, ha stabilito che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile di un infortunio occorso al lavoratore a causa di una condotta imprevedibilmente colposa di quest’ultimo se la Società ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia.

Il criterio esterno delle mansioni è ormai sostituito con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.

La Corte ha escluso la responsabilità dell’Amministratore unico della Società e del Rspp, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui avevano affidato il lavoro da compiersi.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto