Infortunio: responsabilità del datore anche per negligenza del lavoratore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 dicembre 2016, n. 24798, ha stabilito che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza. Sicché la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell’iter produttivo del danno “imposta” dal regime di subordinazione, deve essere addebitata al datore di lavoro, il quale unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso.

 

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