Infortunio sul lavoro: responsabile anche il legale rappresentante

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38882, ha stabilito che la speciale azione di regresso spettante all’Inail, ai sensi degli articoli 10 e 11, D.P.R. 1124/1965, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio; dunque, anche il legale rappresentante che (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile dell’organizzazione produttiva all’interno dell’ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale.

 

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