Infortunio: la riduzione della capacità lavorativa specifica integra un danno patrimoniale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 giugno 2020, n. 12632, ha ritenuto che, qualora alla riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo a una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. In ogni caso, tale danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, e inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali e ambientali dell’infortunato, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

 

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