Infortunio in itinere escluso anche se l’utilizzo dell’auto è autorizzato dal datore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 settembre 2017, n. 21122, ha ritenuto escluso l’infortunio in itinere, e dunque il diritto del lavoratore a provvidenze per inabilità temporanea assoluta ed eventuale inabilità permanente a carico dell’Inail, per l’incidente automobilistico occorso all’interessato lungo il breve tragitto fra l’abitazione e la sede di lavoro, che ben poteva essere percorso a piedi in tempo minore, stante la presenza di traffico e sensi unici di marcia, a nulla rilevando che il lavoratore sia stato autorizzato dal datore a utilizzare l’auto privata, non potendo la scelta dell’azienda ricadere sull’Istituto previdenziale.

 

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