Inefficacia licenziamento orale: impugnazione insussistente se manca l’atto scritto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 gennaio 2019, n. 523, ha stabilito che l’azione giudiziale per far valere l’inefficacia del licenziamento orale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all’articolo 6, L. 604/1966, apportate dall’articolo 32, L. 183/2010, all’impugnazione stragiudiziale, poiché manca l’atto negoziale recettizio che ha forma scritta da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza. In mancanza di un atto scritto di recesso recapitato al destinatario non può trovare ingresso l’eccezione di decadenza formulata in giudizio.

 

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