Indennità sostitutiva del preavviso e immediata estinzione del rapporto di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° giugno 2020, n. 10408, ha ritenuto che, in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 18, comma 5, L. 300/1970, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro – alcun obbligo retributivo.

 

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