Indennità di maternità/paternità in caso di adozione per lavoratori iscritti alla Gestione separata

L’Inps, con circolare n. 66 del 20 aprile 2018, ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili per adozione o affidamento preadottivo, alle condizioni previste dall’articolo 2, D.M. 4 aprile 2002, così come riformato dal D.M. 24 febbraio 2016. Il novellato articolo 2, D.M. 4 aprile 2002, prevede che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.

 

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