Indennità di maternità per lavoratrici libere professioniste

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 7 del 12 dicembre 2018, ha offerto chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 70, comma 2, D.Lgs. 151/2001, concernente la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente all’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.

Il Ministero chiarisce che la professionista madre che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti per i cittadini italiani che rientrano in Italia dall’estero continui ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno” percepito prima dell’inizio del periodo di maternità obbligatoria, proprio al fine di realizzare le tutele individuate dal Legislatore nei confronti delle lavoratrici madri. Tale reddito, effettivamente “percepito e denunciato”, come previsto dall’articolo 70, comma 2, continua a costituire, peraltro, la base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria, posto che la L. 238/2010, nonché il D.Lgs. 147/2015, dispongono esclusivamente benefici fiscali. Diversamente, ove si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio.

Il Ministero precisa, infine, che la risposta a interpello n. 7/2018 sostituisce quella contenuta nell’interpello n. 4/2018.

 

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