La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 settembre 2020, n. 20673, ha ritenuto che, in tema di indennità di maternità, la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per calcolare la misura dell’80%, è costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera”, che si ottiene dividendo per 30 l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, secondo un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo, rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell’indennità di malattia, comportano un’attribuzione parziale di alcune voci retributive.
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