Indennità di maternità: calcolo con modalità non penalizzanti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 settembre 2020, n. 20673, ha ritenuto che, in tema di indennità di maternità, la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per calcolare la misura dell’80%, è costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera”, che si ottiene dividendo per 30 l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, secondo un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo, rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell’indennità di malattia, comportano un’attribuzione parziale di alcune voci retributive.

 

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