La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 8 giugno 2023, n. 16208, ha stabilito che il mancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi determina il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva ove sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, sicché, nonostante la irrinunciabilità del diritto alle ferie, sancita dall’art. 36 Cost., u.c. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, l’indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta.
Indennità alle ferie e condizioni di ricorrenza dell’irrinunciabilità
di Redazione
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