La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 maggio 2016, n.9757, ha deciso che, riguardo all’indennità di maternità, la cassa notarile non è tenuta ad esercitare la potestà attribuitale dal co.3-bis, art.70, D.Lgs. n.151/00, di elevare il massimale di legge e non deve motivare il mancato esercizio di detta potestà. Nessun eccesso di potere può essere riscontrato nella mancata elevazione del tetto massimo stabilito per legge. La Cassa è infatti tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di aumento del massimale e non anche il mancato esercizio.
Indennità di maternità: mancata elevazione del massimale
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