La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 22 agosto 2023, n. 25025, ha stabilito che la cassa integrazione in deroga, istituita dall’articolo 2, comma 64, della Legge 92 del 2012, in quanto caso di sospensione totale o parziale in cui è riconosciuta l’integrazione salariale, rientra nella previsione del terzo comma dell’articolo 2120 c.c., prevedendo un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la stessa è conservata solo nei limiti di una aliquota percentuale; il pagamento della Cassa integrazione in deroga (Cigd) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di Tfr maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro.
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