L’Inps, con messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, ha offerto le istruzioni operative relativamente all’inoltro delle domande per gli incentivi al lavoro a favore dei giovani con disabilità, come previsto dalla L. 18/2024, in rafforzamento della misura prevista dall’articolo 28, D.L. 48/2023, che possono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.
La misura riconosce un contributo a favore di enti del Terzo settore e onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta, ai sensi della L. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di detti enti. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
Il contributo è pari a 12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.
Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – Spid almeno di Livello 2, Cns o Cie 3.0 – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente; selezionando successivamente l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, e allegando quanto richiesto.
L’Inps precisa che le informazioni relative alle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno oggetto di successivo messaggio.
