Incendio per violazione norme sicurezza: responsabilità del conduttore e non del locatore

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 2 ottobre 2019, n. 40259, ha ritenuto che l’onere di verifica della sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche (e quindi antinfortunistiche) dei locali in relazione all’attività da svolgere incombe sul conduttore, salva diversa previsione contrattuale. Il conduttore è, altresì, responsabile per i rischi derivanti da addizioni e trasformazioni da lui effettuate nel corso del rapporto di locazione. Ne consegue che, in assenza dell’effettiva restituzione del bene al locatore, non essendo stato interrotto il godimento della cosa e non essendo, quindi, il bene rientrato nella sua effettiva disponibilità, per la sostanziale prosecuzione del rapporto locativo, nessuna posizione di garanzia può individuarsi in capo al locatore in relazione alla pericolosità della situazione creatasi all’interno del capannone, a causa della costruzione, da parte del conduttore stesso, del manufatto (soppalco) utilizzato quale dormitorio, che non consentiva un rapido accesso alle vie di fuga in caso di incendio.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto