Impugnazione stragiudiziale del licenziamento: il termine di decadenza decorre dalla trasmissione dell’atto scritto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 agosto 2020, n. 17197, ha stabilito che il termine di decadenza, previsto dall’articolo 6, comma 2, L. 604/1966, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal comma 1 dell’articolo citato e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni.

 

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