La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 agosto 2020, n. 17197, ha stabilito che il termine di decadenza, previsto dall’articolo 6, comma 2, L. 604/1966, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal comma 1 dell’articolo citato e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
