La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 dicembre 2015, n.24540, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il lavoratore fondi l’impugnazione del licenziamento sull’insussistenza del fatto contestato, il giudice può comunque riconoscere l’illegittimità del licenziamento argomentando in ordine all’applicabilità nel caso concreto di una sanzione conservativa. Ai sensi dell’art.18, co.4, L. n.300/70, come modificato dalla L. n.92/12, il giudice è, infatti, tenuto a verificare l’inquadramento del fatto contestato nell’ambito delle condotte punibili con sanzione conservativa con riferimento alle norme del contratto collettivo. Ciò stabilito, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva riconosciuto che il fatto addebitato alla lavoratrice era punibile con una sanzione conservativa e non con quella espulsiva.
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