La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2024, n. 3235, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d’azienda, il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall’effetto legale ex articolo 2112 cod. civ. in caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tamquam non esset e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina.
Impugnazione del licenziamento in caso di cessione di ramo d’azienda
di Redazione
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