Impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore: contestazione da parte dal datore di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 aprile 2021, n. 9650, ha stabilito che l’impugnativa stragiudiziale ex articolo 6, comma 1, L. 604/1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di 60giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’articolo 1393, cod. civ..

 

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