Imponibilità previdenziale dei buoni carburante per l’anno 2023

Approvate in fase di conversione in legge le modifiche inerenti al trattamento fiscale e previdenziale contenute nel Decreto Legge 14 gennaio, n. 5

Nel dettaglio, la norma richiamata, pur confermando l’esclusione della somma di 200,00 € al concorso nella definizione del reddito imponibile fiscalmente, ha tracciato un solco rispetto all’assoggettamento a contribuzione, ora non escluso.

Recita infatti ora il testo dell’art. 1 comma 1, del D.L. n. 5/2023: “fermo restando quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200,00 €. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.

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