Illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale senza nulla osta di organizzazione sindacale e Rsu

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827, ha ritenuto illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il nulla osta dell’organizzazione dei lavoratori di appartenenza e della Rsu di cui l’interessato è componente, dovendosi ritenere che le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, puntualmente regolate nella L. 300/1970, siano applicabili anche al pubblico impiego grazie al combinato disposto degli articoli 42, comma 6, e 51, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e dai Ccnl e che, in mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere, ex articolo 2103, cod. civ., il trasferimento, che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe comunque inficiato da una presunzione di anti-sindacalità.

Nella specie, la Suprema Corte ha escluso che l’incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, potesse condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.

 

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