La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2016, n.8070, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento irrogato per giusta causa senza che vi sia prova delle menzogne del lavoratore. Non è di per sé fonte di prova del fatto da dimostrare la testimonianza riferita da un soggetto legato da un rapporto di servizio oneroso a favore di un’altra parte, resa de relato su dichiarazioni fatte da persona non indentificata né identificabile della quale non si conoscono generalità, caratteristiche, qualità e affidabilità. Nel caso di specie si trattava della testimonianza di un investigatore ingaggiato dal datore, il quale asseriva che un dipendente in permesso per assistere i genitori fosse in realtà partito per il mare con la compagna, perché così riferitogli da una vicina dell’uomo.
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