La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 luglio 2025, n. 20572, ha deciso che, ove sia intervenuto nelle more del giudizio e prima dell’ordine di reintegrazione un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, la cui legittimità risulti successivamente accertata con sentenza passata in giudicato, il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all’illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l’ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l’accertamento dell’attualità del rapporto e, quindi, travolga anche l’accertamento (definitivo in ragione del secondo giudicato) dell’idoneità del secondo licenziamento a risolvere il rapporto.
L’illegittimità del primo licenziamento non travolge anche il secondo licenziamento
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026
Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026
