La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 novembre 2024, n. 29876, ha stabilito che, in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento nell’ambito della c.d. tutela reale, la retribuzione globale di fatto, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese.
Illegittimità del licenziamento e tutela reale: nel parametro di computo anche il premio di produzione
di Redazione
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026
Il Laboratorio analizza operativamente la variazione del contratto collettivo, sia come scelta volontaria del datore di lavoro, sia come effetto di operazioni straordinarie o modifiche organizzative. 24 febbraio 2026
La consulenza previdenziale in riferimento alle aziende e ai lavoratori. A partire dal 23 marzo 2026
