La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 febbraio 2016, n.2747, ha stabilito che il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l’impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro: ne consegue che è legittimo il provvedimento espulsivo adottato dal datore laddove la continuità del rapporto di lavoro con l’acquirente ex art.2112 cod.civ. postula la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trapasso aziendale, mentre nel caso di specie tale condizione non si è verificata, in quanto il lavoratore era stato già licenziato con un atto intangibile, in quanto non impugnato dal lavoratore nel termine di legge.
Il termine di decadenza decorre dalla comunicazione del licenziamento
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