In G.U. il decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119 del 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, vigente dal 24 ottobre 2018.

In particolare, il decreto prevede:

  • rottamazione-ter (articolo 3): per chi aveva già beneficiato della rottamazione-bis e ha versato almeno una rata, è possibile ridefinire il proprio debito con il Fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con il Fisco con i crediti nei confronti della P.A.. Il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2019;
  • stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (articolo 4): i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata, sono automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018;
  • definizione agevolata (articoli 5-8): sono previste varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco; in particolare: definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’UE, delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; degli atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di contestazione; delle imposte di consumo;
  • disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (articolo 9): fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, di Irap e Iva. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato;
  • semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica (articolo 10): l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica resta fissata al 1° gennaio 2019, riducendo per i primi 6 mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici;
  • disposizioni in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 17);
  • Fondo garanzia e Fsc (articolo 22): al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono assegnati 735 milioni di euro per l’anno 2018;
  • autotrasporto (articolo 23): al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto è incrementata di 26,4 milioni per l’anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 106, L. 266/2005;
  • disposizioni in materia di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (articolo 25): all’articolo 22-bis, comma 1, D.Lgs. 148/2015, le parole “organico superiore a 100 unità lavorative e” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2”.

 

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