GMO e obbligo di repêchage: da valutare solo le mansioni inferiori compatibili con le competenze del lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 24 settembre 2025 n. 26035, ha ritenuto che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell’obbligo di repêchage, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un’ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro.

 

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