La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1364, ha ritenuto che in tema di licenziamento per giustificato motivo e obbligo di rêpechage l’onere del datore di lavoro si limita alla dimostrazione dell’inesistenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del lavoratore, senza obbligo di estendere la ricerca ad altre funzioni non strettamente correlate, né si spinge a dover creare posizioni nuove o ad adibire il lavoratori a mansioni diverse dalla professionalità di riferimento.
Gmo e obbligo rêpechage: il datore deve solo dimostrare l’inesistenza di posizioni vacanti compatibili
di Redazione
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