Gmo per crisi aziendale: onere della prova a carico del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 ottobre 2017, n. 24882, ha deciso che, ai fini dell’accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della crisi aziendale e del contenimento dei costi, il datore di lavoro deve provare che il posto sia stato effettivamente soppresso. È altresì onere del datore di lavoro dimostrare che sia impossibile reimpiegare il lavoratore licenziato in altre posizioni o con diverse mansioni.

 

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