La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 aprile 2024, n. 10805, ha ritenuto che il requisito di forma scritta per la comunicazione del recesso sia rispettato ove la volontà di recedere sia espressa all’interno del verbale redatto dalla Commissione di cui all’articolo 7, L. 604/1966, attestante il mancato raggiungimento di una conciliazione nell’ambito della procedura preventiva al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Gmo: comunicazione scritta di recesso contenuta nel verbale di conciliazione negativo
di Redazione
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